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IMPRESA

Più «mite» il divieto di cumulo degli incarichi nelle imprese finanziarie

Per Assonime, un’interpretazione estensiva della nozione di gruppo rischia un’applicazione palesemente sproporzionata

/ Maurizio MEOLI

Giovedì, 9 febbraio 2012

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Il divieto del cumulo degli incarichi negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo, sancito dall’art. 36 del DL 201/2011 convertito, si applica sempre tra società direttamente concorrenti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, a prescindere dall’attività dell’eventuale gruppo di appartenenza, e, solo nel caso di gruppi che svolgono “prevalentemente” attività creditizia, assicurativa e finanziaria, si estende alle società del gruppo.

È questo una tra i principali chiarimenti forniti dalla circolare Assonime 8 febbraio 2012 n. 2, in relazione alla norma che il DL 201/2011 convertito ha posto a tutela della concorrenza nei mercati del credito, assicurativi e finanziari.
Ai sensi di tale disposizione, si ricorda, è vietato ai titolari di cariche ...

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