Più «mite» il divieto di cumulo degli incarichi nelle imprese finanziarie
Per Assonime, un’interpretazione estensiva della nozione di gruppo rischia un’applicazione palesemente sproporzionata
Il divieto del cumulo degli incarichi negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo, sancito dall’art. 36 del DL 201/2011 convertito, si applica sempre tra società direttamente concorrenti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, a prescindere dall’attività dell’eventuale gruppo di appartenenza, e, solo nel caso di gruppi che svolgono “prevalentemente” attività creditizia, assicurativa e finanziaria, si estende alle società del gruppo.
È questo una tra i principali chiarimenti forniti dalla circolare Assonime 8 febbraio 2012 n. 2, in relazione alla norma che il DL 201/2011 convertito ha posto a tutela della concorrenza nei mercati del credito, assicurativi e finanziari.
Ai sensi di tale disposizione, si ricorda, è vietato ai titolari di cariche ...
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