Licenziamento illegittimo: l’indennità sostitutiva pagata fa cessare gli obblighi
In tal caso, al lavoratore spetta anche il risarcimento per il periodo intercorso tra il licenziamento e l’effettiva erogazione dell’indennità
L’art. 18 della L. 300/1970 prevede – tra le diverse disposizioni – che, qualora si accerti l’illegittimità di un licenziamento, il lavoratore possa scegliere tra la reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento di un’indennità sostitutiva a tale reintegra, determinata in 15 mensilità ai sensi del comma 5 della predetta norma.
Inoltre, poiché l’obbligo di reintegrazione non si estingue al momento dell’eventuale scelta dell’indennità sostitutiva, ma solo quando questa viene effettivamente corrisposta al lavoratore, quest’ultimo può legittimamente richiedere, a titolo risarcitorio, le retribuzioni globali di fatto dalla data del licenziamento fino a quella del pagamento della predetta indennità, momento di effettiva estinzione dell’obbligo ...
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