Patto leonino anche nel trasferimento di azioni
Il Tribunale di Milano ha rivisto un suo precedente orientamento
Il patto parasociale che prevede un’opzione put su azioni a prezzo prestabilito, pari a tutto quanto pagato o conferito dal socio in favore del quale l’opzione è disposta, esclude lo stesso dalla possibilità di partecipare alle perdite, con conseguente nullità per contrasto con il divieto del patto leonino di cui all’art. 2265 c.c., applicabile anche alle società di capitali nonché alle pattuizioni parasociali ad esse connesse.
A precisarlo è il Tribunale di Milano nella sentenza del 30 dicembre 2011.
La società Alfa intendeva acquisire una banca. Al fine di ottenere l’autorizzazione dall’Autorità di vigilanza necessitava di un partner affidabile dal punto di vista finanziario (la società Beta). Quest’ultima entrava nella compagine sociale della banca e concludeva ...
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