Anche l’appellante incidentale deve depositare l’atto in Provinciale
Se l’appellante principale omette il deposito dell’appello presso la C.T. Prov., a tale incombente è tenuto l’appellato che ha fatto appello incidentale
L’art. 53 del DLgs. 546/92 stabilisce che, se l’appellante provvede alla notifica dell’appello mediante consegna diretta o spedizione a mezzo posta, l’appello in Commissione tributaria regionale è inammissibile se l’atto di appello stesso non è depositato presso la C.T. Prov.
Tale norma è stata dichiarata conforme al dettato costituzionale, in quanto strumentale ad evitare che le segreterie dei giudici di primo grado rilascino indebitamente i certificati di passaggio in giudicato delle sentenze. Infatti, se l’appello fosse notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, opererebbe l’art. 124 delle Disposizioni attuative del c.p.c., quindi sarebbe onere dell’ufficiale rendere edotta la segreteria della sopravvenuta proposizione dell’appello
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41