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Anche l’appellante incidentale deve depositare l’atto in Provinciale

Se l’appellante principale omette il deposito dell’appello presso la C.T. Prov., a tale incombente è tenuto l’appellato che ha fatto appello incidentale

/ Alfio CISSELLO

Venerdì, 6 aprile 2012

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L’art. 53 del DLgs. 546/92 stabilisce che, se l’appellante provvede alla notifica dell’appello mediante consegna diretta o spedizione a mezzo posta, l’appello in Commissione tributaria regionale è inammissibile se l’atto di appello stesso non è depositato presso la C.T. Prov.

Tale norma è stata dichiarata conforme al dettato costituzionale, in quanto strumentale ad evitare che le segreterie dei giudici di primo grado rilascino indebitamente i certificati di passaggio in giudicato delle sentenze. Infatti, se l’appello fosse notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, opererebbe l’art. 124 delle Disposizioni attuative del c.p.c., quindi sarebbe onere dell’ufficiale rendere edotta la segreteria della sopravvenuta proposizione dell’appello

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