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Nuovi coefficienti per il valore dei fabbricati delle imprese non iscritti in Catasto

/ REDAZIONE

Giovedì, 12 aprile 2012

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 di ieri, è stato pubblicato il decreto 5 aprile 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che aggiorna i coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all’art. 5, comma 3 del DLgs. n. 504/92, ai fini dell’applicazione dell’IMU dovuta per il 2012.

Si ricorda che, in base al citato art. 5, comma 3, la base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzabili, fino all’anno in cui vengono iscritti in Catasto con attribuzione di una rendita, è determinata secondo i criteri fissati dall’art. 7, comma 3, penultimo periodo del DL n. 333/92 convertito, applicando una serie di coefficienti.

L’art. 13 del DL 201/2011 convertito ha poi anticipato l’istituzione in via sperimentale dell’IMU a decorrere dal 2012.

Per effetto di tale disposizione, il DM 5 aprile 2012 ha aggiornato i coefficienti nelle seguenti misure: per l’anno 2012, 1,03; per l’anno 2011, 1,07; per l’anno 2010, 1,09; per l’anno 2009, 1,10; per l’anno 2008, 1,14; per l’anno 2007, 1,18; per l’anno 2006, 1,21; per l’anno 2005, 1,25; per l’anno 2004, 1,32; per l’anno 2003, 1,36; per l’anno 2002, 1,41; per l’anno 2001, 1,45; per l’anno 2000, 1,49; per l’anno 1999, 1,52; per l’anno 1998, 1,54; per l’anno 1997, 1,58; per l’anno 1996, 1,63; per l’anno 1995, 1,68; per l’anno 1994, 1,73; per l’anno 1993, 1,76; per l’anno 1992, 1,78; per l’anno 1991, 1,81; per l’anno 1990, 1,90; per l’anno 1989, 1,99; per l’anno 1988, 2,07; per l’anno 1987, 2,25; per l’anno 1986, 2,42; per l’anno 1985, 2,59; per l’anno 1984, 2,77; per l’anno 1983, 2,94; per l’anno 1982 e anni precedenti, 3,11. (Redazione)

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