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Per le false comunicazioni sociali, conta anche il dolo eventuale di danno

La Cassazione ricostruisce il complesso elemento psicologico della fattispecie di cui all’art. 2622 c.c.

/ Maurizio MEOLI

Giovedì, 19 aprile 2012

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Il reato di false comunicazioni sociali di cui all’art. 2622 c.c. necessita, ai fini dell’integrazione, di un profilo soggettivo particolarmente complesso. Il dolo generico (anche eventuale), afferente alla coscienza e alla volontà dell’azione od omissione illecita e dell’evento dannoso, deve concorrere con il dolo specifico, quale finalità di conseguimento di un ingiusto profitto per sé o per altri e con il dolo intenzionale, costituito dall’intento di ingannare i soci o il pubblico. Sono queste ulteriori precisazioni rese dalla sentenza 17 aprile 2012 n. 14759 della Corte di Cassazione, già oggetto di commento, in relazione a differenti profili (si veda “Il danno ai soci «rianima» le false comunicazioni sociali” del 18 aprile 2012), e riguardante

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