Per le false comunicazioni sociali, conta anche il dolo eventuale di danno
La Cassazione ricostruisce il complesso elemento psicologico della fattispecie di cui all’art. 2622 c.c.
Il reato di false comunicazioni sociali di cui all’art. 2622 c.c. necessita, ai fini dell’integrazione, di un profilo soggettivo particolarmente complesso. Il dolo generico (anche eventuale), afferente alla coscienza e alla volontà dell’azione od omissione illecita e dell’evento dannoso, deve concorrere con il dolo specifico, quale finalità di conseguimento di un ingiusto profitto per sé o per altri e con il dolo intenzionale, costituito dall’intento di ingannare i soci o il pubblico. Sono queste ulteriori precisazioni rese dalla sentenza 17 aprile 2012 n. 14759 della Corte di Cassazione, già oggetto di commento, in relazione a differenti profili (si veda “Il danno ai soci «rianima» le false comunicazioni sociali” del 18 aprile 2012), e riguardante
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