Consolidato, cessione semplificata dei crediti
Trasferimento valido anche senza indicazione nella dichiarazione di gruppo
L’art. 2, comma 3, del DL 16/2012 (conv. L. 26 aprile 2012 n. 44) ha inserito due disposizioni nell’art. 43-ter del DPR 602/1973, dirette a disciplinare la cessione del credito IRES risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato (art. 122 del TUIR).
In primo luogo, è stato introdotto il comma 2-bis, secondo cui – nel caso di cessione dell’eccedenza IRES, risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato – “la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell’importo ceduto non determina l’inefficacia ai sensi del secondo comma”. In sede di conversione in legge è stata, quindi, eliminata l’ulteriore condizione applicativa (“se il cessionario è lo stesso soggetto consolidante”), fondata sulla ...
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