Reclamo: dubbi sulla «fase di azione» all’istanza del contribuente
Nella fase successiva all’eventuale mancato accoglimento dell’istanza, è difficile che l’ufficio formuli una proposta di mediazione
Con la presentazione dell’atto di “reclamo” il contribuente, al contempo, ha praticamente concluso la prima parte delle azioni volte all’eventuale definizione stragiudiziale della controversia in fieri, e, laddove anche l’eventuale fase di mediazione non avesse esiti positivi, le azioni necessarie per la chiamata in causa dell’ufficio controparte.
A questo punto è necessario avere presente l’intero procedimento posto a carico dell’ufficio una volta ricevuto l’atto di reclamo, che possiamo suddividere in due fasi: la prima, concernente la disamina dell’atto ricevuto e che possiamo convenzionalmente definire “fase di reazione”, e una seconda, successiva e causata dall’eventuale mancato accoglimento dell’istanza ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41