Spiraglio VIES per la sanatoria delle mancate opzioni
In assenza di chiarimenti ufficiali, la mancata iscrizione al VIES sembrerebbe far parte delle fattispecie incluse
L’art. 2, comma 1, del DL n. 16/2012 contiene la possibilità di sanare la mancata comunicazione preventiva per la “fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali”, purché sussistano i seguenti requisiti:
- la violazione non sia già stata oggetto di constatazione o non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche, ovvero altre attività di accertamento;
- il contribuente abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- sia effettuata la comunicazione o l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- sia versata contestualmente la sanzione di 258 euro.
Il perimetro applicativo della disposizione in esame sembra, ad una prima lettura, particolarmente ampio, atteso che riguarda ...
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