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Acquisti di biometano con reverse charge se non destinati al consumo

/ REDAZIONE

Sabato, 31 ottobre 2026

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Con la risposta a interpello n. 196, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato le modalità di assolvimento dell’IVA con riguardo a una società che effettua acquisti di biometano dal produttore ai fini della rivendita.

Viene indagata la disciplina di cui all’art. 17 comma 6 lett. d-quater) del DPR 633/72, con il quale è stato disposto il meccanismo del reverse charge per le “cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 3, lettera a)“. La citata disposizione impone di distinguere la posizione del soggetto passivo che acquista il gas al fine di utilizzarlo nell’ambito della propria attività produttiva, da quella del soggetto passivo che acquista il gas al fine di rivenderlo (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 54/2004).

Pertanto, la circostanza che l’acquirente non svolga ordinariamente attività nel settore energetico (nel caso di specie operava nel settore siderurgico e metallurgico) non assume, di per sé, carattere decisivo, dovendosi verificare la concreta destinazione attribuita ai quantitativi di gas oggetto del singolo rapporto o, comunque, dell’attività di approvvigionamento presa in considerazione. Lo status di “soggetto passivo rivenditore” si verifica sulla base all’attività svolta dalla società “in relazione all’acquisto” del prodotto e non rispetto all’attività complessiva o statutaria (cfr. circ. n. 54/2004).

Nel caso di specie, secondo l’Agenzia, la società acquirente è qualificabile come “soggetto passivo rivenditore” del biometano e non come mero consumatore dello stesso, cosicché la relativa cessione richiede l’applicazione del reverse charge ai sensi dell’art. 17 comma 6 lett. d-quater) in parola.

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