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FISCO

Conferimenti plurimi contestuali alla prova della riforma

Con più partecipazioni conferite alla medesima conferitaria in un unitario progetto riorganizzativo, si ritiene sostenibile una verifica aggregata

/ Giovanni FORMICA e Luca MIELE

Sabato, 31 ottobre 2026

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Nell’ambito di un più ampio intervento di sistematizzazione del trattamento tributario delle operazioni di riorganizzazione, il DLgs. 192/2024 ha inciso significativamente anche sulla disciplina del c.d. realizzo controllato di cui all’art. 177 del TUIR, introducendo tratti di ampliamento e semplificazione.

In particolare, il comma 2-bis estende il realizzo controllato anche ai conferimenti di partecipazioni che, pur non determinando l’acquisizione o l’incremento del controllo, soddisfano una duplice condizione: il capitale della conferitaria è interamente detenuto dal conferente e, se persona fisica, dai suoi familiari ex art. 5 del TUIR; le partecipazioni conferite superano la soglia di qualificazione del 20% dei diritti di voto in assemblea ordinaria o del 25% del capitale/patrimonio (rispettivamente 2% e 5% per le azioni negoziate in mercati regolamentati). Per il comma 2-bis rileva, quindi, la “caratura” della partecipazione oggetto di conferimento, non l’effetto che il conferimento determina in capo alla conferitaria (cioè acquisizione o integrazione del controllo di diritto) come, invece, previsto dal comma 2.

Inoltre, per evitare aggiramenti, la norma prevede, al comma 2-ter, un meccanismo di look through nel caso di conferimento di partecipazioni possedute in società holding, per cui occorre guardare alle partecipazioni detenute da quest’ultima nelle operative, anche tramite sub-holding controllate, tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo della catena societaria. La ragione è presto detta: si vuol evitare che partecipazioni indirette di limitata consistenza possano beneficiare del realizzo controllato soltanto perché detenute da una holding partecipata dal conferente in misura superiore alla soglia di qualificazione.

Al riguardo, la modifica normativa ha perseguito obiettivi di semplificazione, non risultando più necessario verificare il superamento delle soglie percentuali di qualificazione in relazione a tutta la catena partecipativa (cioè, per tutte le partecipate dalla holding, dirette e indirette), essendo sufficiente che tale soglia sia superata per le società operative di primo livello (cioè, le partecipate dirette della holding) e, in caso di sub-holding controllata, per le società partecipate da quest’ultima il cui valore contabile complessivo, calcolato tenendo conto dell’effetto di demoltiplicazione derivante dalla catena partecipativa, è superiore alla metà del valore contabile di tutte le partecipazioni detenute direttamente o tramite sub-holding controllate dalla holding.
Peraltro, con norma di interpretazione autentica (art. 5 del DLgs. 192/2025) è stato chiarito che la prevalenza contabile va valutata in base al patrimonio netto delle partecipate rilevanti, come risultante dal bilancio dell’esercizio antecedente al conferimento.

La nuova impostazione, oltre a fornire maggiore certezza in merito alle modalità di applicazione della normativa, ha perseguito finalità di ampliamento della stessa, superando pregressi ostacoli che limitavano fattispecie riorganizzative e che, in verità, risultavano eccessivi rispetto all’obiettivo del look through (si pensi alla precedente verifica su tutta la catena).

Con questa chiave di lettura si ritiene possa essere valutato un tema problematico, riguardante l’applicazione del regime ex comma 2-bis dell’art. 177 del TUIR ai conferimenti plurimi e contestuali, da parte dello stesso soggetto, di partecipazioni che, unitariamente considerate, superano le soglie. È il caso del conferimento, a favore della medesima società e da parte dello stesso soggetto, sia delle partecipazioni da esso direttamente detenute in una società X, sia delle partecipazioni da esso indirettamente detenute nella medesima società per il tramite di una holding Y, le cui partecipazioni sarebbero oggetto di conferimento, o, ancora, del conferimento delle partecipazioni detenute in più holding, ciascuna delle quali detiene partecipazioni nella medesima X.

La prassi amministrativa, in vigenza della pregressa formulazione normativa, ha affrontato il diverso caso del superamento delle soglie tramite il contestuale contributo di più conferenti, risolvendolo in senso negativo (risposta a interpello n. 229/2020) nel presupposto che la norma non ammetteva, al tempo, un conferimento di più soggetti nella stessa conferitaria. Non altrettanto vale con l’attuale formulazione della lettera b) del comma 2-bis, che consente il conferimento a una stessa società da parte di più familiari. Anche in tal caso, però, occorre verificare il superamento della soglia di cui alla lettera a) rispetto al singolo conferente.

Sembra comunque che una diversa soluzione interpretativa possa essere applicata quando un unico conferente procede a conferire contestualmente sia partecipazioni dirette al capitale della “target”, sia partecipazioni in target da esso detenute indirettamente per il tramite di una holding, che singolarmente sono sotto soglia, ma che unitariamente risultano qualificate. Se più partecipazioni sono conferite dallo stesso soggetto alla medesima conferitaria nell’ambito di un unitario progetto riorganizzativo, si ritiene sostenibile una verifica aggregata, considerando cumulativamente la percentuale del capitale o dei diritti di voto della target rappresentata da tutte le partecipazioni conferite: sia quelle dirette nella target sia quelle in una holding che detiene a sua volta la partecipazione nella target.
Aderire alla tesi contraria, basata sul mero dato letterale della norma, determinerebbe una discriminazione tra soggetti titolari di una stessa partecipazione sopra soglia, ma in forme diverse, penalizzando ad esempio il possesso in parte diretto e in parte indiretto, oppure tramite più holding.

Né dovrebbe ritenersi contraria a tale interpretazione l’eliminazione, con la riforma 2024, dell’avverbio “complessivamente” nella lettera a) del comma 2-bis, che può spiegarsi, a ben vedere, con l’obiettivo di evitare l’equivoco di poter computare, per il superamento della soglia, il conferimento alla stessa holding da parte di più persone fisiche, come detto reso possibile dalla medesima riforma solo se appartenenti al medesimo nucleo familiare.

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