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Interruzione del processo automatica con l’apertura del fallimento

Effetto limitato alla fase di esercizio delle facoltà difensive nel contraddittorio delle parti

/ Antonio NICOTRA

Sabato, 31 ottobre 2026

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28143 di ieri, ha espresso il principio di diritto secondo il quale, in caso di apertura del fallimento, l’interruzione del processo è automatica ex art. 43 comma 3 del RD 267/42, anche in grado di appello, e determina la nullità della sentenza pronunciata a dispetto dell’effetto interruttivo intervenuto nel giudizio dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni, ma prima dello spirare dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.

L’ordinanza si pone nel solco dell’orientamento espresso dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 12154/2021, la quale aveva già precisato come, aperto il fallimento, il processo sarebbe stato interrotto automaticamente ex art. 43 comma 3 del RD 267/42, e che il termine per la riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione ex art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ex artt. 52 e 93 del RD 267/42 per le domande di credito, sarebbe decorso dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione fosse stata portata a conoscenza di ciascuna parte.
Tale dichiarazione, ove non conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ex art. 176 comma 2 c.p.c., deve essere notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati oppure comunicata dall’ufficio giudiziario (Cass. nn. 15996/2019, 33157/2019, 6398/2018 e 12890/2020).

Sul tema, la giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, precisato che, nel giudizio di accertamento di un credito controverso, l’art. 43 del RD 267/42 trova applicazione anche quando, proposta impugnazione avverso la sentenza di primo grado, il creditore fallisca in pendenza del giudizio di appello e la curatela ceda il credito a un terzo, intervenuto volontariamente nel giudizio, non rientrando il cessionario tra coloro cui spetta di proseguire il processo ex art. 299 c.p.c.
Il mancato rilievo della causa di interruzione implica la nullità degli atti processuali successivamente compiuti e, di riflesso, della sentenza (Cass. nn. 9124/2017 e 27829/2017).

I giudici di legittimità, quindi, ribadiscono l’effetto automatico dell’interruzione del giudizio, anche in grado di appello, in ragione della dichiarazione di fallimento intervenuta in corso di giudizio.

Nel caso de quo, l’effetto interruttivo, ex art. 43 comma 3, era intervenuto nelle more del deposito delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c. e dopo il deposito della comparsa conclusionale.
Per la Suprema Corte, tale effetto interruttivo può intervenire durante l’esercizio delle facoltà difensive nel contraddittorio delle parti e, a sostegno di tale conclusione, viene invocato quanto stabilito dalla giurisprudenza, secondo la quale la dichiarazione di fallimento di una delle parti, ove verificata dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni e la scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, non produce alcuna interruzione, equiparandosi tale ipotesi a quella in cui l’evento si avveri o sia notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio; in tale caso, il giudizio prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata nei confronti della parte successivamente fallita non è nulla, né inutiliter data, ma inopponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali costituisce res inter alios acta (Cass. n. 14472/2017).

Non può invocarsi in senso contrario l’automatismo dell’effetto interruttivo tipico del fallimento (Cass. SS.UU. n. 12154/2021), la cui operatività presuppone, infatti, che l’evento non sopravvenga oltre il limite temporale anzidetto, quale momento finale per l’ingresso nel processo di fatti rilevanti al di fuori del contraddittorio delle parti (Cass. n. 7076/2022).

Il fallimento, nella specie, era intervenuto prima del momento finale del giudizio, rappresentato dallo scambio degli scritti defensionali conclusivi (comparse e memorie di repliche ex art. 190 c.p.c.) ovvero della discussione orale innanzi all’organo giudicante, con la conseguenza che l’effetto interruttivo automatico determinato dalla declaratoria di fallimento, causava la nullità della sentenza.

I giudici chiariscono, infine, come l’orientamento di segno contrario resti oggi minoritario (Cass. n. 27829/2017) e non consenta di ritenere esistente un effettivo contrasto interpretativo in sede di legittimità.

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