Il cambio di Fondo esclude il contributo datoriale al Previndapi
A soli due giorni di distanza da analoga intesa che aveva riguardato il Fondo Previndai e i dirigenti delle imprese produttrici di beni e servizi (si veda “Il contributo datoriale al Previndai viene meno quando il dirigente cambia Fondo” del 27 ottobre 2026), lo scorso 21 ottobre, Confapi e Federmanager hanno sottoscritto un Accordo in materia di previdenza complementare applicabile ai dirigenti delle piccole e medie aziende industriali.
Tale Accordo integra le previsioni degli artt. 18 sezione prima (dirigenti) e 24 sezione seconda (quadri superiori) del CCNL 25 marzo 2025 (codice CNEL V022), applicabile ai dirigenti delle piccole e medie aziende industriali, in scadenza il 31 dicembre 2027 (si veda “Per i dirigenti delle PMI retribuzioni in aumento” del 29 marzo 2025).
A seguito delle modifiche apportate dalla L. 30 dicembre 2025 n. 199 (legge di bilancio 2026) all’art. 14 comma 6 del DLgs. 5 dicembre 2005 n. 252, le Parti hanno inteso tutelare l’autonomia contrattuale e chiarire gli obblighi contributivi datoriali in materia di previdenza complementare negoziale.
In particolare, le disposizioni di cui agli artt. 8 commi 1 e 2 e 14 comma 6 del DLgs. n. 252/2005, anche in virtù delle citate modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2026 e del principio di efficacia soggettiva dei contratti collettivi, limitano la destinazione del contributo datoriale, in caso di trasferimento, ai soli Fondi pensione negoziali. Di conseguenza, il contributo datoriale spetta esclusivamente ai lavoratori in servizio iscritti al Fondo di previdenza Previndapi, per la durata dell’adesione al Fondo.
L’Accordo evidenzia, quindi, che l’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro è strettamente correlato alla permanenza del dirigente o del quadro superiore nel sistema di previdenza complementare previsto dal CCNL e sussiste esclusivamente nei confronti dei dirigenti in servizio iscritti al Fondo Previndapi, per tutto il periodo in cui permane la loro adesione. Tale contributo non è invece dovuto se viene scelta una forma pensionistica diversa da quella prevista dal CCNL.
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