Per la mancata concessione del contributo, responsabile il professionista
Secondo la Cassazione, inoltre, la valutazione probatoria per la liquidazione del danno spetta ai giudici di merito
Il danno al cliente provocato dalla condotta negligente del professionista va risarcito. Le valutazioni probatorie delle circostanze di fatto effettuate dal giudice di merito ai fini della liquidazione del danno, se motivate secondo un iter argomentativo privo di vizi logico-giuridici, non sono censurabili in sede di legittimità.
È quanto stabilito dalla Cassazione, nella sentenza n. 6922 di ieri, 8 maggio 2012.
La vicenda al centro della controversia attiene ad una domanda di risarcimento danni proposta nei confronti di un professionista a causa dell’asserito inadempimento dell’incarico conferitogli dalla propria cliente per la predisposizione di un’istanza di concessione di un finanziamento pubblico, poi negata dall’Amministrazione competente.
La domanda di risarcimento
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