Responsabilità solidale del committente estesa anche all’IVA
Lo ha previsto il Decreto semplificazioni fiscali, operando una sostituzione soggettiva negli obblighi previsti in capo ad un altro soggetto
Con l’art. 2, comma 5-bis, del DL n. 16/2012, il Legislatore ha radicalmente modificato l’art. 35, comma 28, del DL n. 223/06, concernente la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni.
La disposizione, a differenza di quella precedente, estende la responsabilità descritta, in quanto si stabilisce che, in caso di appalto di opere o servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è responsabile in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno dei subappaltatori, fino a due anni dalla cessazione dell’appalto, per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA
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