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Domenica, 29 giugno 2025

FISCO

Responsabilità solidale del committente estesa anche all’IVA

Lo ha previsto il Decreto semplificazioni fiscali, operando una sostituzione soggettiva negli obblighi previsti in capo ad un altro soggetto

/ Sandro CERATO

Giovedì, 10 maggio 2012

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Con l’art. 2, comma 5-bis, del DL n. 16/2012, il Legislatore ha radicalmente modificato l’art. 35, comma 28, del DL n. 223/06, concernente la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni.

La disposizione, a differenza di quella precedente, estende la responsabilità descritta, in quanto si stabilisce che, in caso di appalto di opere o servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è responsabile in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno dei subappaltatori, fino a due anni dalla cessazione dell’appalto, per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA

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