Interessi da sospensione estesi alla sospensiva giudiziale
L’art. 39 del DPR 602/73, secondo la Regionale di Milano, può essere interpretato in via analogica
L’art. 39 del DPR 602/73 stabilisce che, in caso di sospensione amministrativa del ruolo, sulle somme sospese che si rivelano dovute a seguito di sentenza del giudice, vanno corrisposti gli interessi contemplati dalla suddetta norma, che, allo stato attuale, hanno un tasso del 4,5% annuo, in armonia con quanto previsto dal DM 21 maggio 2009.
Tale norma appare operante altresì nel sistema degli “accertamenti esecutivi”, visto che l’art. 29 del DL 78/2010 rinvia espressamente all’art. 39 del DPR 602/73, prevedendo così che l’accertamento possa essere sospeso sino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.
Gli interessi, a nostro avviso, non sono dovuti nell’ipotesi della sospensione giudiziale del ruolo, in quanto la diversità strutturale ...
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