Denuncia al Tribunale per i bilanci di liquidazione tardivi ed incompleti
Tale condotta giustifica il ricorso ad un’ispezione, ma non la revoca del liquidatore
Il ritardo e l’incompletezza nella redazione del bilancio in fase di liquidazione ed il pagamento, da parte del liquidatore, nonostante la grave situazione debitoria della società, di una fattura con carattere oggettivamente indeterminato in favore di una società della quale lo stesso sia socio di maggioranza, sono condotte sintomatiche di gravi irregolarità potenzialmente dannose per la società, che rendono opportuna non già l’immediata revoca del liquidatore, ma un’ispezione ex art. 2409 comma 2 c.c. Non rileva, invece, l’inerzia rispetto ai solleciti posti in essere dal Consiglio di Sorveglianza in merito alla valutazione della praticabilità di procedure concorsuali alternative al fallimento, trattandosi di una scelta insindacabile, in quanto atto gestorio
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