Bonus del 55% anche senza invio della documentazione all’ENEA
È possibile fruire dell’agevolazione anche se la documentazione non è stata inviata entro 90 giorni
La sanatoria per le comunicazioni e gli adempimenti indispensabili per fruire di benefici fiscali, introdotta dal decreto semplificazioni fiscali (DL 16/2012), in vigore dal 2 marzo scorso, è applicabile anche alla detrazione IRPEF/IRES del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, nel caso in cui non sia stata inviata entro 90 giorni la richiesta documentazione all’ENEA.
È di questa opinione anche l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (cosiddetta ENEA) come si legge nella faq. n. 70 aggiornata al 15 maggio 2012.
Nello specifico, si ricorda che l’art. 2, comma 1 del DL 16/2012 ha stabilito che non è preclusa la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali ...
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