Assicurazione professionale al via con pieno di dubbi
Il decreto attuativo dovrebbe prevedere una disciplina transitoria
L’art. 3, comma 5, lett. e), del DL 138/2011 (conv. in L. 148/2011) ha stabilito, tra gli obblighi posti a carico del professionista, quello di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista è tenuto a rendere noto al cliente, già al momento dell’assunzione dell’incarico, due dati: gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.
Le condizioni generali delle polizze assicurative possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti.
Per tali obblighi, diretti a tutelare il cliente, il DL 138/2011 ha fissato la decorrenza nella data del prossimo 13 agosto o, se precedente, ...
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