Per l’ICI, benefici su una sola pertinenza
Secondo la Corte di Cassazione, a beneficiare del regime agevolato è una sola pertinenza dell’abitazione principale
È legittimo il regolamento comunale che, in virtù della disposizione di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 59 del DLgs. 446/1997, ha stabilito, in materia di ICI, la limitazione dei benefici a una sola pertinenza dell’abitazione principale.
Lo si desume dall’ordinanza n. 11024 depositata il 28 giugno 2012, con la quale – per la prima volta, a quanto ci consta – la Corte di Cassazione (sezione sesta civile) ha rigettato il ricorso proposto da un contribuente.
Dopo la recente sentenza n. 97/20/11 pronunciata dalla Commissione tributaria regionale di Bologna, secondo cui i Comuni potevano stabilire il trattamento di favore solo per un’unità pertinenziale (box) dell’abitazione principale del soggetto passivo, è arrivato il sigillo dei giudici di legittimità
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