Dovere di vigilanza degli amministratori senza delega solo attenuato dalla riforma
Determinante l’obbligo di agire in modo informato, con connesso potere/dovere di richiedere informazioni all’organo delegato
Il dovere generale di vigilanza sulla gestione è stato solo attenuato dalla riforma del diritto societario, che impone comunque agli amministratori di agire “in modo informato”. Tale azione informata, anche alla luce del necessario adempimento diligente dei doveri, non può basarsi solo sulla relazione degli organi delegati ove dalla stessa emergano carenze o fatti anomali, dovendo, in tal caso, esplicarsi anche attraverso specifiche richieste di informazioni (ma non attraverso atti ispettivi). A precisarlo è il Tribunale di Udine nella sentenza del 3 febbraio 2012.
Il previgente art. 2392, comma 2 c.c. stabiliva che gli amministratori sarebbero stati solidalmente responsabili se non avessero vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, ...
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