Sconti merce esclusi dalla disciplina delle operazioni a premio
La «portata contrattuale», anziché unilaterale, dei premi promessi esclude l’indetraibilità dell’IVA
Nella prassi commerciale, al raggiungimento di volumi prestabiliti di acquisti viene riconosciuto al cliente uno sconto in natura, costituito dalla cessione gratuita di beni anche di natura diversa da quelli che hanno formato oggetto della cessione principale.
Ai fini IVA, i beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono sono esclusi dalla base imponibile alla duplice condizione, stabilita dall’art. 15, comma 1, n. 2), del DPR n. 633/1972, che la cessione sia prevista dalle originarie condizioni contrattuali e che non riguardi beni soggetti ad aliquota più elevata rispetto a quella dei beni alla cui vendita sono collegati. Ancorché esclusi dalla base di commisurazione dell’imposta, in fattura deve essere indicato il loro valore normale ex art. 21, comma 2, lett. d), del DPR n.
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