Definite le regole per trasmettere elenchi dei soggetti a ritenuta d’acconto e 730
Definite le modalità con cui Corte Costituzionale, Presidenza della Repubblica, Camera e Senato devono trasmettere gli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto corrisposti nel periodo d’imposta 2011 e consegnare le buste contenenti i modelli 730-1 degli assistiti ai quali hanno prestato assistenza fiscale nell’anno 2012. Tali disposizioni sono contenute in quattro distinti provvedimenti pubblicati ieri dall’Agenzia.
Nel dettaglio, le amministrazioni citate devono trasmettere all’Agenzia gli elenchi nominativi dei percipienti ai quali sono corrisposti nell’anno 2011 somme e valori assoggettati a ritenute d’acconto ai sensi dell’art. 29 del DPR 600/73. I dati fiscali e previdenziali degli iscritti al regime dell’assicurazione obbligatoria, contenuti negli elenchi, vanno trasmessi in via telematica entro il 30 settembre 2012, utilizzando le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2012 semplificato.
Con riferimento, poi, alle buste contenenti i modelli 730-1, prodotti dai soggetti ai quali è prestata assistenza fiscale nell’anno 2012, esse vanno consegnate con le modalità previste per la generalità dei sostituti d’imposta ovvero dalle modalità definite all’art. 3: del provvedimento dell’Agenzia dell’11 febbraio 2004 per la Corte Costituzionale e per il Senato; del provv. Del 22 giugno 2004 per la Presidenza della Repubblica; del provv. Del 7 settembre 2004 per la Camera.
Dietro richiesta, ciascuna amministrazione può concordare con l’Agenzia termini e modalità di trasmissione diversi da quelli appena richiamati.
I provvedimenti sono stati emanati in base all’art. 4, comma 6-bis del DPR 322/98, che prevede che i soggetti indicati all’art. 29, terzo comma, del DPR 600/73, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte, comunichino all’Agenzia, mediante appositi elenchi, i dati fiscali dei percipienti e i dati previdenziali relativi agli iscritti al regime dell’assicurazione obbligatoria.
I provvedimenti si rendono necessaria anche per la comunicazione all’Agenzia dei dati relativi ai conguagli a credito o a debito, di cui all’art. 19 del DM 31 maggio 1999, n. 164. (Redazione)
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