Il coobbligato solidale non salva dalla sottrazione fraudolenta
Per la Cassazione, la sua presenza non esclude che la riscossione coattiva nei confronti del coobbligato principale sia di per sé inefficace
La semplice presenza di un coobbligato solidale non esclude che la procedura di riscossione coattiva posta in essere nei confronti del coobbligato principale sia di per sé, in tutto o in parte, inefficace e non esclude, perciò, la configurabilità del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 del DLgs. 74/2000).
A stabilirlo è la Corte di Cassazione nella sentenza 20 settembre 2012 n. 36043.
Nel caso di specie, la società Alfa, che gestiva un impianto tecnologico per il trattamento di Rifiuti Solidi Urbani (RSU), dopo aver costituito la società Beta, avente sede legale nello stesso luogo ed il medesimo amministratore unico, cedeva a quest’ultima il ramo d’azienda avente ad oggetto la gestione dell’impianto tecnologico in questione ed, in particolare,
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