Per i beni in godimento, non obbligatoria la certificazione scritta di data certa
In mancanza della certificazione, è possibile documentare gli elementi essenziali diversamente
Non è obbligatoria la certificazione scritta di data certa dalla quale si evince la data di inizio dell’utilizzazione del bene. In assenza di detta certificazione, il contribuente può, in ogni caso, documentare diversamente gli elementi essenziali dell’accordo. Si ricorda che l’articolo 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, del DL n. 138/2011, convertito dalla L. n. 148/2011, contempla una nuova ipotesi di tassazione per l’uso di beni intestati fittiziamente a società. La norma può essere così riassunta:
- si tassa come reddito diverso la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore. Infatti, è stata inserita la lettera h-ter nell’articolo 67 ...
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