Dubbi gli effetti della sospensione delle sentenze
Alcuni uffici fanno propria un’interpretazione costituzionalmente disorientata dal principio affermato dalla Consulta
È ormai noto che la Corte Costituzionale, prima (sentenza 17 giugno 2010, n. 217), e la Cassazione, poi, (sentenza n. 2845 del 24 febbraio 2012), con un’interpretazione costituzionalmente orientata del disposto contenuto nell’art. 49 del DLgs. n. 546/1992 hanno, di fatto, esteso la tutela cautelare, prevista nell’ambito del processo tributario dall’art. 47 del del citato DLgs., anche ai gradi successivi al primo.
Nella pratica, esistono ad oggi diverse pronunce delle Commissioni tributarie regionali che sospendono gli “effetti della sentenza della commissione tributaria provinciale”, ai sensi dell’art. 283 c.p.c., ovvero sospendono gli effetti della sentenza emessa dalla medesima commissione tributaria regionale, in presenza di ricorso per cassazione,
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