Il credito d’imposta si recupera solo con lo specifico avviso
Se, dopo la notifica dell’avviso, vengono iscritte a ruolo le stesse somme a seguito della liquidazione automatica ex art. 36-bis, c’è doppia imposizione
Si verifica un’illegittima doppia imposizione se l’Amministrazione finanziaria, dopo aver notificato l’apposito avviso di recupero del credito d’imposta indebitamente utilizzato dal contribuente, iscrive a ruolo le stesse somme a seguito della liquidazione automatica della dichiarazione ex art. 36-bis. Lo ha stabilito la C.T. Reg. di Bari, con la sentenza n. 27/5/12 del 19 aprile 2012.
Nel caso affrontato dai giudici di merito, l’Ufficio, avendo accertato l’insussistenza dei presupposti per la fruizione del credito d’imposta per investimenti agevolati nelle aree svantaggiate, aveva notificato al contribuente l’apposito avviso di recupero. Avverso tale atto era stato promosso un ricorso, in esito al quale il provvedimento veniva annullato, anche
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