La chiusura del rapporto con la fiduciaria annulla il rimpatrio
Per beneficiare degli esoneri previsti dalla disciplina dello scudo fiscale-ter, le attività finanziarie emerse devono rimanere amministrate da un intermediario
Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 13 settembre 2010 n. 45, per le attività rimpatriate a seguito dell’adesione allo scudo fiscale (ex art. 13-bis del DL 78/2009) l’esonero dalla presentazione del modulo RW è definitivo sempre che le medesime attività siano detenute in Italia ovvero siano oggetto di deposito, custodia, amministrazione o gestione presso un intermediario residente (“rimpatrio giuridico”). Per quanto riguarda le attività oggetto di regolarizzazione, invece, l’esonero della compilazione del modulo RW non è definitivo, in quanto, permanendo all’estero, le stesse rimangono assoggettate agli obblighi dichiarativi connessi al monitoraggio fiscale.
In dottrina, è stato osservato che l’esonero dal monitoraggio fiscale in ...
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