Niente liquidazione automatica per il disconoscimento dei crediti IVA
Per l’Agenzia delle Entrate, invece, non serve l’avviso di accertamento, ma basta la comunicazione bonaria
Ieri, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17754, è tornata ad occuparsi del caso relativo al riporto a nuovo di un credito IVA derivante da una dichiarazione omessa.
Prima di tutto, è stato confermato il principio in forza del quale, una volta che la dichiarazione è stata omessa, non è possibile portare in detrazione il credito che ne deriva nella dichiarazione dell’anno successivo, in quanto il presupposto per il riporto a nuovo è proprio la valida e tempestiva presentazione della dichiarazione.
Oltre a ciò – anche se per una migliore comprensione di quanto è stato inteso sostenere dai giudici sarebbe opportuna una visione di tutti gli atti di causa – sembra proprio sia stato confermato il principio espresso in precedenza dalla sentenza n. 5318 del 2012 (si veda “Credito ...
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