Contraddittorio preventivo obbligatorio anche per il vecchio redditometro
La C.T. Prov. di Torino ha richiamato anche quanto deciso dalle Sezioni Unite sugli studi di settore, considerati «presunzione semplice»
Con la sentenza n. 3 dell’8 gennaio scorso, la C.T. Prov. di Torino ha stabilito che anche per il cosiddetto “vecchio” redditometro trova applicazione la regola del contraddittorio obbligatorio preventivo prevista dal nuovo articolo 38, comma 7, del DPR 600/1973.
L’affermazione merita qualche approfondimento, data anche la sua importanza in relazione ai molti atti in circolazione emessi senza contraddittorio preventivo. Innanzitutto, vi è da notare che la riformulazione dell’art. 38 del DPR 600/1973, che disciplina l’accertamento sintetico, è avvenuta ad opera dell’articolo 22 del DL n. 78/2010, il quale prevede espressamente che le nuove disposizioni abbiano “effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione ...
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