Per l’attestatore, indipendenza non solo rispetto al debitore
Il requisito deve sussistere rispetto a ogni soggetto interessato al piano
La principale novità della riformulazione dell’art. 67, comma 3, lett. d) del RD n. 267/1942 è rappresentata dalla puntuale definizione del requisito di indipendenza del professionista attestatore della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità/attuabilità del piano di soluzione della crisi.
La novellata disposizione stabilisce, in primo luogo, che tale soggetto non può essere legato all’impresa debitrice, né a coloro i quali hanno interesse all’operazione di risanamento, da relazioni di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio. Sul punto, la circolare IRDCEC n. 30/IR cita l’esempio del rapporto di convivenza more uxorio tra il professionista incaricato dell’attestazione ed il debitore, ovvero tra il primo ...
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