L’impugnazione non decade se il contribuente non riceve gli avvisi
Per la Cassazione, il contribuente deve sapere della controversia e deve anche ricevere l’avviso di trattazione e la comunicazione del dispositivo
Con la sentenza n. 6048/2013, la Corte di Cassazione segna un ulteriore passo avanti nella direzione della tutela delle ragioni del contribuente in base ai principi fondamentali dell’ordinamento, interno e internazionale, ed esclude la decadenza dal potere di appellare quando il contribuente presenti un’impugnazione tardiva, ma senza colpa.
Nella fattispecie, si trattava di una controversia nella quale il contribuente aveva presentato un appello tardivo alla C.T. Reg. Egli giustificava il ritardo sostenendo che, contrariamente a quanto prescritto dalla legge, non aveva ricevuto nessuno dei due avvisi prescritti dalla procedura tributaria, quanto allo svolgimento del giudizio. Infatti, non aveva ricevuto né il dovuto avviso di trattazione di cui all’art. 22 DLgs. 546/1992, né ...
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