Cessioni immobiliari con riserva della proprietà, per i 5 anni conta l’atto
Nel caso di utilizzo di tale clausola, pare corretto far riferimento alla data di stipula dell’atto di compravendita per il computo del quinquennio
L’art. 67, comma 1, lett. b) del TUIR considera redditi diversi le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, sulla considerazione che il ristretto arco temporale intercorso tra l’acquisto, o la costruzione, e la successiva rivendita, configuri un intento speculativo. In linea generale, tale plusvalenza, come stabilito dall’art. 68, comma 1 del TUIR, è determinata dalla differenza tra corrispettivo percepito nel periodo d’imposta (criterio di cassa) e costo di acquisto o di costruzione, aumentato di ogni altro onere inerente (spese notarili, imposte di registro, ipotecaria e catastale, ecc.).
Per il computo del quinquennio qualche aspetto critico si pone in relazione all’ipotesi in cui il trasferimento ...
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