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Impiego di denaro di provenienza illecita, reato senza «dissimulazione»

La fattispecie si distingue dal riciclaggio, perché le condotte sono realizzate in un unico contesto univoco fin dall’inizio finalizzato all’impiego

/ Maurizio MEOLI

Venerdì, 12 aprile 2013

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La fattispecie di “impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita”, ex art. 648-ter c.p., trova applicazione in presenza di una serie di condotte realizzate in un contesto univoco sin dall’inizio finalizzato all’impiego (configurandosi, invece, la ricettazione o il riciclaggio nel caso di successive azioni distinte), senza la necessità che la condotta presenti carattere dissimulatorio.
A precisarlo è la sentenza dell’11 aprile 2013 n. 16432 della Corte di Cassazione.

L’art. 648-ter c.p. dispone: “Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni ...

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