Impiego di denaro di provenienza illecita, reato senza «dissimulazione»
La fattispecie si distingue dal riciclaggio, perché le condotte sono realizzate in un unico contesto univoco fin dall’inizio finalizzato all’impiego
La fattispecie di “impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita”, ex art. 648-ter c.p., trova applicazione in presenza di una serie di condotte realizzate in un contesto univoco sin dall’inizio finalizzato all’impiego (configurandosi, invece, la ricettazione o il riciclaggio nel caso di successive azioni distinte), senza la necessità che la condotta presenti carattere dissimulatorio.
A precisarlo è la sentenza dell’11 aprile 2013 n. 16432 della Corte di Cassazione.
L’art. 648-ter c.p. dispone: “Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni ...
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