Assemblee societarie convocabili anche all’estero
Legittima la clausola che autorizza gli amministratori a simile convocazione in presenza di specifiche ragioni e termini adeguati
Lo Studio n. 98-2013/I del Consiglio Nazionale del Notariato esamina le principali problematiche correlate al luogo di convocazione dell’assemblea delle società di capitali.
Ai sensi dell’art. 2363 comma 1 c.c., l’assemblea di spa è convocata nel Comune dove ha sede la società, se lo statuto non dispone diversamente. La norma – applicabile ad ogni tipo di assemblea (ordinaria e straordinaria) e da riferire, quanto meno in via cautelativa, alla sede legale e non a quella amministrativa – recepisce l’indirizzo dottrinale e giurisprudenziale, formatosi nel vigore della previgente disciplina, secondo il quale la convocazione dell’adunanza dei soci in un luogo diverso dalla sede sociale, ma compreso nell’ambito del Comune, non comportava un vizio della conseguente
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