Autoconsumo dei beni d’impresa con IVA sul prezzo di acquisto
Da una recente sentenza della Corte Ue si desume che la base imponibile, per le permute, non è il «valore normale»
L’autoconsumo dei beni d’impresa che hanno dato diritto alla detrazione, totale o parziale, dell’IVA, è imponibile e la base di commisurazione dell’imposta non è costituita dal “valore normale”, bensì dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo, determinati nel momento del prelievo.
Con questa conclusione, la Corte di Giustizia, nella sentenza relativa alla causa C-142/12 dell’8 maggio 2013, ha risolto le questioni interpretative sollevate dal giudice del rinvio in riferimento al trattamento IVA dei beni posseduti dal soggetto passivo alla data della cessazione dell’attività.
Il primo profilo esaminato si riferisce al presupposto oggettivo, che l’art. 18, par. 1, lett. c), della Direttiva n. 2006/112/CE considera integrato laddove ...
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