Mobilità anche per i licenziamenti oltre 120 giorni dalla fine della procedura
Per la Cassazione l’iscrizione è possibile se il differimento non è previsto nell’accordo sindacale per motivi imputabili all’azienda
In materia di licenziamenti collettivi – ex art. 24 della L. n. 223/1991 – per cessazione dell’attività, l’eventuale licenziamento di un dipendente effettuato oltre il previsto termine di 120 giorni dalla conclusione della procedura di mobilità non impedisce al lavoratore medesimo di richiedere, direttamente al competente ufficio del lavoro, l’iscrizione nelle liste di mobilità qualora il differimento del licenziamento non sia stato previsto nell’accordo sindacale per fatto imputabile al datore di lavoro. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13112 depositata ieri.
Nel caso in esame, un ex dipendente di un calzaturificio si era visto negare, in sede d’appello, il riconoscimento del diritto all’iscrizione nelle liste di mobilità, a seguito ...
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