Mobilità anche per i licenziamenti oltre 120 giorni dalla fine della procedura
Per la Cassazione l’iscrizione è possibile se il differimento non è previsto nell’accordo sindacale per motivi imputabili all’azienda
In materia di licenziamenti collettivi – ex art. 24 della L. n. 223/1991 – per cessazione dell’attività, l’eventuale licenziamento di un dipendente effettuato oltre il previsto termine di 120 giorni dalla conclusione ...
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