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La Consulta respinge la questione sulla rimessione della lite in Provinciale

Il contribuente non può appellare solo per motivi processuali, salvo i casi disciplinati dall’art. 59 del DLgs. 546/92

/ Alfio CISSELLO

Venerdì, 28 giugno 2013

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La Corte Costituzionale, con l’ordinanza 166 depositata ieri, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 59 del DLgs. 546/92.
Detta decisione, in un certo senso, era stata anticipata commentando l’ordinanza di rimessione (si veda “Alla Corte Costituzionale la rimessione della lite in primo grado” dell’8 febbraio 2013).

Nel caso di specie, un contribuente riceveva un avviso di liquidazione imposta di registro, proponeva ricorso a mezzo posta e, per motivi che in questa sede non hanno rilievo, il ricorso veniva dichiarato inammissibile per tardività.
Il contribuente proponeva appello e la C.T. Reg., ritenendo errato il ragionamento dei primi giudici, dichiarava ammissibile il ricorso, ma, secondo la visione dei giudici, ...

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