Trasferimento di immobili in piani particolareggiati, bonus anche senza atto
La ris. 40 chiarisce che il beneficio per registro e ipocatastali non «chiede» un atto integrativo se non è stata fatta richiesta in sede di stipula
Con la risoluzione n. 40 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sul regime fiscale previsto per i trasferimenti di beni immobili in piani urbanistici particolareggiati.
Al rigurardo, si ricorda che l’art. 33, comma 3 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 ha introdotto una norma agevolativa in tema di cessioni immobiliari, prevedendo che ai “trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale” si applicassero l’imposta di registro in misura pari all’1% nonché le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (168 euro ciascuna), in luogo delle imposte ordinarie, rispettivamente dell’7/8% e del 3% per le ipocatastali, ...
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