ACCEDI
Mercoledì, 18 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Trasferimento di immobili in piani particolareggiati, bonus anche senza atto

La ris. 40 chiarisce che il beneficio per registro e ipocatastali non «chiede» un atto integrativo se non è stata fatta richiesta in sede di stipula

/ Stefano SPINA

Venerdì, 28 giugno 2013

x
STAMPA

download PDF download PDF

Con la risoluzione n. 40 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sul regime fiscale previsto per i trasferimenti di beni immobili in piani urbanistici particolareggiati.

Al rigurardo, si ricorda che l’art. 33, comma 3 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 ha introdotto una norma agevolativa in tema di cessioni immobiliari, prevedendo che ai “trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale” si applicassero l’imposta di registro in misura pari all’1% nonché le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (168 euro ciascuna), in luogo delle imposte ordinarie, rispettivamente dell’7/8% e del 3% per le ipocatastali, ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU