Pausa estiva anche per i pagamenti da accertamenti «esecutivi»
Nessuna sospensione feriale per i versamenti che derivano dalle cartelle di pagamento
Per tutti i termini processuali che coinvolgono il processo tributario trova applicazione, come già detto, la c.d. “pausa estiva”, per cui essi sono sospesi di diritto dal 1° agosto al 15 settembre (si veda, per considerazioni generali, “In arrivo la sospensione feriale dei termini” del 22 luglio).
È chiaro che non sono interessati dalla sospensione i termini concernenti il pagamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione, per i quali, semmai, operano le specifiche proroghe introdotte dal Legislatore, che, tuttavia, nulla hanno a che vedere con il periodo di sospensione feriale.
Il discorso è però leggermente diverso per il pagamento delle somme intimate con gli atti impositivi, siccome è necessario vagliare come è strutturata la confezione normativa: se essa, in ...