Bancarotta per distrazione e documentale per l’amministratore di fatto
Partecipare alla cessione delle quote, pagare le merci e trattare l’affitto del magazzino sono «sintomi» di una gestione di fatto della società
È da considerare corretta la decisione dei giudici di merito che configura l’amministrazione di fatto di una società in capo al soggetto che, dopo aver partecipato alla fase di cessione delle quote societarie dal precedente al nuovo proprietario, effettua i pagamenti delle merci mediante la consegna di assegni firmati dal titolare del potere formale, tratta l’affitto del magazzino in cui la merce oggetto di commercializzazione è collocata e partecipa alle discussioni inerenti ai protesti degli assegni. Su tale soggetto gravano tutti i doveri previsti in capo all’amministratore di diritto, con la conseguenza che, in presenza dei relativi presupposti, è legittima la sua condanna per le fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale.
È questa la sintesi che ...
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