Dichiarazione fraudolenta mediante fatture false, non basta l’omissione
Il costo dello stipendio «gonfiato», per i giudici di legittimità, non integra la nozione di elementi passivi fittizi
La Cassazione, con la sentenza n. 36900 depositata ieri, ritorna sugli elementi distintivi della fattispecie di cui all’art. 2 DLgs. n. 74/2000 (“Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”) rispetto a quella del successivo art. 3 (“Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”).
Per la sussistenza della prima è necessaria l’indicazione nella dichiarazione fiscale di “elementi passivi fittizi” al fine di evadere le imposte.
In particolare, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, per configurare l’utilizzazione fraudolenta in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti è sufficiente che le stesse siano inesistenti sotto il profilo oggettivo, con diversità, totale o
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