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Domenica, 1 giugno 2025

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Con utilizzo fraudolento di carta di credito il passaggio dei beni è «cessione»

Il fatto che l’acquirente non abbia pagato direttamente al fornitore il prezzo convenuto e le modalità di pagamento non incidono sulla base imponibile

/ Vincenzo CRISTIANO

Venerdì, 22 novembre 2013

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La Corte di Giustizia, con la sentenza di ieri, 21 novembre 2013, causa C-494/12, stabilisce che il trasferimento materiale di un bene ad un acquirente/cessionario che utilizzi fraudolentemente una carta di credito come strumento di pagamento si qualifica ai fini IVA quale “cessione di beni”, in forza degli artt. 2, punto 1 e 5, paragrafo 1 della sesta direttiva, nonché 2, paragrafo 1, lettera a) e 14, paragrafo 1 della direttiva 2006/112.

Specularmente, nel perimetro di tale trasferimento in odore di frode, il pagamento effettuato da un terzo, in applicazione di una convenzione stipulata tra quest’ultimo e il fornitore del bene, in relazione alla quale il terzo si sia impegnato a pagare al fornitore i beni da questo venduti ad acquirenti che utilizzino la citata carta come ...

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