Con utilizzo fraudolento di carta di credito il passaggio dei beni è «cessione»
Il fatto che l’acquirente non abbia pagato direttamente al fornitore il prezzo convenuto e le modalità di pagamento non incidono sulla base imponibile
La Corte di Giustizia, con la sentenza di ieri, 21 novembre 2013, causa C-494/12, stabilisce che il trasferimento materiale di un bene ad un acquirente/cessionario che utilizzi fraudolentemente una carta di credito come strumento di pagamento si qualifica ai fini IVA quale “cessione di beni”, in forza degli artt. 2, punto 1 e 5, paragrafo 1 della sesta direttiva, nonché 2, paragrafo 1, lettera a) e 14, paragrafo 1 della direttiva 2006/112.
Specularmente, nel perimetro di tale trasferimento in odore di frode, il pagamento effettuato da un terzo, in applicazione di una convenzione stipulata tra quest’ultimo e il fornitore del bene, in relazione alla quale il terzo si sia impegnato a pagare al fornitore i beni da questo venduti ad acquirenti che utilizzino la citata carta come ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41