Trasformazione delle DTA IRAP senza disciplina transitoria
Le nuove regole decorrono dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2013, ma non è chiaro se siano fatti salvi i comportamenti pregressi
Il comma 171 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito che le modifiche che hanno esteso il regime di conversione in crediti d’imposta anche alle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio ai fini IRAP si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, ma non ha previsto una disciplina transitoria per gestire quei casi in cui le attività per imposte anticipate stanziate ai fini IRAP sull’avviamento e sulle altre attività immateriali siano già state trasformate in crediti d’imposta negli esercizi pregressi.
Prima delle modifiche introdotte con la legge di stabilità 2014 al comma 55 dell’art. 2 del DL 225/2010, non era chiaro se fossero trasformabili anche le imposte anticipate calcolate ai fini ...
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