Riducono il sequestro rateizzazioni e pagamenti di terzi debitori dell’indagato
Per i pagamenti del debito d’imposta tramite compensazione, invece, effetto solutorio subordinato al rispetto dell’art. 31 comma 1 del DL 78/2010
Il sequestro preventivo per equivalente, in funzione della successiva confisca, del profitto di reati tributari (nel caso di specie, omesso versamento dell’IVA) deve essere ridotto corrispondentemente alla riscossione dei ratei correlati ad un accordo con l’Agenzia delle Entrate e ad eventuali pagamenti eseguiti in relazione a pignoramenti presso terzi. Nessuna rilevanza, invece, è possibile attribuire alla procedura di compensazione adottata in violazione dell’art. 31 comma 1 del DL 78/2010 convertito.
Sono queste le importanti precisazioni fornite dalla Suprema Corte nella sentenza di ieri, 12 febbraio 2014, n. 6635.
Il rappresentante legale di una srl ometteva di pagare, entro il termine previsto per il versamento degli acconti relativi ai periodi d’imposta successivi, ...
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