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OPINIONI

Con la delega fiscale da cancellare i reati per omesso versamento

Da abolire anche l’infedele dichiarazione, un «unicum» nel panorama sanzionatorio penale degli altri ordinamenti europei

/ Ivo CARACCIOLI

Mercoledì, 2 aprile 2014

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Pubblichiamo una sintesi dell’intervento del Prof. Ivo Caraccioli al Convegno su “La legge delega per la riforma fiscale in bilico fra giustizia tributaria e giustizialismo fiscale” che si tiene oggi a Milano presso l’Università Bocconi.

L’art. 8 (“Revisione del sistema sanzionatorio”) della c.d. “delega fiscale” si occupa solo della “revisione del sistema sanzionatorio penale tributario”. In proposito il testo legislativo più importante da modificare è quello concernente i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (D.Lgs. 10/3/2000 n. 74), ma comunque non vengono escluse modificazioni riguardanti altri e diversi settori del diritto penale fiscale (ad es. accise e dogane).

I criteri generali previsti per tale revisione sono la “predeterminazione” e la “proporzionalità” “rispetto alla gravità dei comportamenti”. Quanto al primo, essendo la materia penale garantita dal principio di irretroattività della legge (art. 25 comma 2 Cost.), non è a pensarsi che ci si voglia riferire a tale profilo, dovendosi invece intendere la sottolineatura dell’esigenza che la sanzione penale non debba intervenire, con un sistemaa pioggia” (com’è purtroppo avvenuto con norme scoordinate e superficiali negli anni 2005-2006 e 2011) determinato da contingenze del momento (essenzialmente per “fare cassa” o per spaventare i contribuenti con il rischio penale), ma invece essere supportato da effettive esigenze sistematiche di politica criminale nel settore dei tributi.

La forbice sanzionatoria richiamata è la “pena detentiva compresa fra un minimo di sei mesi e un massimo di sei anni”, tenendo conto di “adeguate soglie di punibilità”, ma essa non potrà più essere riferita a generici comportamenti di evasione o di mancato versamento di imposte o comunque svincolati da caratteristiche precipue specificamente indicate: “comportamenti fraudolenti, simulati o finalizzati alla creazione e all’utilizzazione di documentazione falsa”. Si specifica inoltre che “le pene minime previste non potranno essere inferiori a quelle risultanti dalle modifiche intervenute nel 2011”.

Passando in rassegna le fattispecie criminose attualmente previste dal novellato DLgs. 74, risulta chiaro che non avranno più ragion d’essere i reati di c.d. “frode riscossiva” di cui agli artt. 10-bis e 10-ter. Parimenti appare degno di soppressione quello di cui all’art. 10-quater, in quanto nell’indebita compensazione può non esistere alcuna frode. Ulteriormente, merita senz’altro di essere soppressa la fattispecie di “dichiarazione infedele” (art. 4), dato che essa consiste esclusivamente in una divergenza (priva di connotati frodatori) tra il dichiarato e l’accertato, e che rappresenta invero un “unicum” nel panorama sanzionatorio penale degli ordinamenti degli altri Paesi dell’Unione europea.

Fattispecie, questa, che, come ben noto, ha costituito fin qui la ragione della maggiore preoccupazione per i contribuenti, nel timore che delicate questioni interpretative (ad es., in materia di costi realmente sostenuti, ma ritenuti indeducibili per ragioni di competenza, inerenza, documentazione) portino, com’è fin qui avvenuto, i medesimi davanti al giudice penale. Mentre nessun dubbio sussiste quanto alla permanente criminalizzazione dei reati di cui agli artt. 2, 3, 8 e 11 DLgs. 74, quanto all’attuale art. 5 (“omessa dichiarazione”), è chiaro che la relativa condotta non rientra nelle ipotizzate condotte di “fraudolenza”, “simulazione”, “finalizzazione alla creazione e all’utilizzo di documentazione falsa”.

Si può quindi fondatamente concludere che il legislatore delegato dovrebbe non più sanzionare penalmente, ma solo con adeguate sanzioni tributarie, i comportamenti di omessa dichiarazione dei redditi ed IVA, fattispecie nate con l’intento di colpire gli evasori totali, ma poi estese nella concreta applicazione ad una serie notevole di ipotesi fiscalmente complesse e discutibili (ad es., in materia di “esterovestizione”). Per quanto riguarda la fattispecie di cui all’art. 10 (“Occultamento o distruzione di documenti contabili”), può invece sostenersi che nella formula “creazione e utilizzo di documentazione falsa” può rientrare anche la distruzione-occultamento, non potendosi negare che tali condotte conducono al risultato secondo il quale la contabilità esibita ai verificatori è diversa da quella reale, e quindi si sostanzia un fatto di distruzione-occultamento punibile.

Un altro punto importante della delega, anch’esso da coordinare con l’art. 5, è, di conseguenza, quello della necessità dell’“individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie”.

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