Escluso da IRAP chi si avvale di consulenti esterni
Secondo la Cassazione l’erogazione di emolumenti a terzi è sintomatica dell’assenza di organizzazione
Con l’ordinanza 8914, depositata ieri, 16 aprile 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che il ricorso a consulenti esterni non è sinonimo di autonoma organizzazione ma, se mai, vale il principio inverso: infatti, proprio chi non dispone di un’organizzazione articolata è costretto a ricorrere a consulenze esterne. Per tale motivo, il professionista (nel caso di specie, medico veterinario che eroga compensi a fronte di tali consulenze) è stato giudicato non soggetto a IRAP.
Si registra, quindi, un’ulteriore pronuncia favorevole al contribuente, della quale si dovrà tenere conto nella predisposizione dei decreti attuativi della L. 23/2014 (delega per la riforma fiscale). Infatti, in base a quanto stabilito dall’art. 11 comma 2 della citata legge, la nozione di autonoma ...
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