Illecita influenza sull’assemblea anche senza simulazione
Per la Cassazione la nozione di atti simulati non è da intendere in senso civilistico, ma da inquadrare in una tipologia di comportamenti più ampia
Ai fini dell’integrazione della fattispecie di illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.) rileva la ragione obiettiva dell’atto posto in essere e, quindi, la valutazione di un atto di donazione di azioni deve estendersi alla verifica della finalità perseguita, a prescindere dal significato strettamente economico della disposizione patrimoniale. Inoltre, rimuovere, attraverso l’atto di donazione suddetto, la prospettiva immediata di un’azione sociale di responsabilità, integra il dolo specifico richiesto dalla fattispecie ovvero lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Sono queste le principali indicazioni desumibili dalla sentenza n. 17939 di ieri della Cassazione.
Il caso di specie, in estrema sintesi, vedeva alcuni azionisti di minoranza ...