Violazione della prelazione senza «riscatto»
Per la Suprema Corte, violare le clausole statutarie di prelazione rende inefficace la cessione e obbliga al solo risarcimento dell’eventuale danno
La violazione della clausola statutaria di prelazione rende inefficace la cessione nei confronti dei soci e della società, secondo quanto precisato nello statuto, ma non attribuisce alcun diritto di riscattare la partecipazione nei confronti dell’acquirente, riconoscendo solo quello al risarcimento dei danni eventualmente prodotti.
A precisarlo è la Corte di Cassazione nella sentenza n. 12370/2014.
Lo statuto di una srl recava la seguente clausola: “In caso di trasferimento delle quote, o di parte di esse, per atto tra vivi, sarà riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione a prezzo da convenirsi, o in difetto di accordo da stabilirsi da tre arbitri ... La rinunzia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di 30 giorni dall’invio ...
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