Cessioni di partecipazioni al test di qualificazione
La natura della partecipazione deve essere determinata in funzione delle cessioni avvenute nell’arco di dodici mesi
Con la definitiva approvazione della legge di conversione del DL 66/2014, è stato confermato l’incremento dal 20% al 26% del prelievo sui redditi diversi di natura finanziaria a decorrere dal 1° luglio 2014.
Di conseguenza, nell’ipotesi in cui un contribuente ceda le proprie partecipazioni non qualificate (in regime di dichiarazione) successivamente al 1° luglio 2014, le plusvalenze realizzate saranno assoggettate ad un’imposta sostitutiva, di cui all’art. 5, comma 2 del DLgs. 461/97, pari al 26%.
Viceversa, se la cessione si perfeziona entro il 30 giugno 2014, la plusvalenza sconta un’imposizione del 20%, anche se il corrispettivo è percepito successivamente alla data di entrata in vigore della nuova aliquota (si veda “Riforma dei redditi di capitale e del ...
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